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La rivoluzione #Plasticfree è iniziata

In Europa è ufficialmente iniziata la rivoluzione della plastica e degli imballaggi. Ecco i passi e gli snodi che definiscono il quadro degli interventi. In un’ottica di governance di filiera.

 

I numeri non sempre sono poetici, ma ci permettono di comprendere la realtà in modo oggettivo e, talvolta, di prevedere alcuni effetti nel breve e medio periodo con notevole anticipo.

Mettiamola in prosa, allora, la situazione che ha spinto l’Unione europea a intervenire: il mare ricopre il 71% della superficie terrestre. Gli oceani contengono oggi circa 165 milioni di tonnellate di plastica. La plastica è uno dei materiali più utilizzati per il consumo dei prodotti nella grande distribuzione in virtù della sua economicità. Eppure, è iniziato in sordina il movimento #Plasticfree, che ha ingrossato le fila di un’opinione pubblica non più minoritaria ed ecologista ma sempre più sensibile e determinata a chiedere alle istituzioni una presa di posizione netta sul tema ambientale.

Riciclo, recupero e riuso sono i nuovi dogmi di un cambiamento volto a salvare l’ecosistema globale, così duramente compromesso dallo sversamento incontrollato in mare di bottiglie, piatti, assorbenti, cotton-fioc, filtri di sigaretta, cannucce e tutto ciò che è ascrivibile alla lista dei prodotti usa e getta. L’Unione Europea ha deciso di dire basta, e questo si è tradotto in un intervento legislativo importante che riguarda anche il campo dei produttori di imballaggi.

Un quarto del budget dell’Unione europea – per la programmazione 2021-2027 – sarà dedicato alla lotta ai cambiamenti climatici.

 

Le prime scadenze

Nel frattempo, i Paesi UE hanno già stabilito di arrivare entro il 2025 al 25% di bottiglie in plastica aventi contenuto riciclato, e il 30% per il 2030. Entro il 2029, si punta al 90% di raccolta delle bottiglie di plastica per rispondere all’emergenza inquinamento marino. Negli ultimi anni si parlava semplicemente di “strategia europea per la plastica nell’economia circolare”. Oggi esiste un quadro normativo capillare che ha un riverbero significativo anche in Italia.

Riepiloghiamo il percorso istituzionale. La Commissione europea ha espresso una proposta di direttiva nel maggio 2018. Il Consiglio ha definito la propria posizione in merito alla fine di ottobre 2018. Tra novembre e dicembre dello stesso anno si sono svolti i negoziati, sfociati in un accordo confermato a gennaio 2019, con il placet dei singoli Paesi membri. Tra la fine di marzo e l’inizio di giugno 2019 è stato completato il passaggio del testo in prima lettura tra Parlamento e Consiglio UE.

 

Ambiente V/S Economia

La Direttiva viene emanata a seguito di un serrato dialogo inter istituzionale, partito da una considerazione della Commissione, secondo la quale, perché il ciclo di vita della plastica diventi circolare, è necessario individuare un rimedio alla produzione di rifiuti e alla dispersione degli stessi nell’ambiente.

In nome della prevenzione e riduzione dei rifiuti però, “le restrizioni di mercato dei prodotti di plastica monouso, potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni della concorrenza nell’Unione” (PE-CONS 11/1/19 REV 1 comma 6). Proprio il sesto comma del presente provvedimento porta con sé una serie di nodi esiziali, dai quali traspare il difficile equilibrio tra interessi generali e particolari: sostenibilità ambientale ed economicità dei cicli produttivi.

 

Cos’è e cosa NON è “monouso”

Se da un lato è chiaro che saranno messi al bando solo i prodotti per i quali esiste un’alternativa alla plastica (si incoraggia quindi il ricorso a materiali alternativi), dall’altro invece occorre stabilire l’estensione del concetto di “plastica monouso”, su cui si sta concentrando l’attenzione delle istituzioni pan europee e nazionali.

Sul problema definitorio, così recita il comma 12: “(…) per chiarire ulteriormente se un prodotto sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, è opportuno che la Commissione sviluppi linee guida sui prodotti di plastica monouso. In considerazione dei criteri definiti nella presente direttiva, sono esempi di contenitori per alimenti da considerare prodotti di plastica monouso: contenitori per fast food, scatole per pasti, per panini, per involtini e per insalate con alimenti freddi o caldi, o contenitori per alimenti freschi o trasformati che non richiedono ulteriore preparazione, quali frutta, verdura o dolci”.

“Sono esempi di contenitori per alimenti che non devono essere considerati prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva i contenitori per alimenti secchi o alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità”.

Infine, una precisazione sulle bevande. “Sono esempi di contenitori per bevande da considerare prodotti di plastica monouso: bottiglie per bevande o imballaggi compositi per bevande utilizzati per birra, vino, acqua, bibite rinfrescanti, succhi e nettari, bevande istantanee o latte, ma non tazze per bevande, in quanto queste rientrano in una categoria distinta di prodotti di plastica monouso ai fini della presente direttiva”.

Gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica, per esempio, sono stati fino ad ora perseguiti in base alla direttiva 94/62 (su imballaggi e rifiuti da imballaggio) e alla direttiva 2008/98 (sulla gestione dei rifiuti) del Parlamento europeo e del Consiglio, insieme ai già menzionati obiettivi entrati nelle linee strategiche europee.

 

Marcare il packaging per guidare il consumatore

Due ulteriori aspetti destano attenzione: la marcatura degli imballaggi e il quadro normativo italiano di riferimento. Rispetto alla prima questione, la marcatura dovrebbe assumere in modo ancora più chiaro la funzione di comunicare ai consumatori le corrette opzioni di gestione del prodotto, o quali siano i metodi di smaltimento del rifiuto da evitare e, infine, la presenza di plastica nello stesso oltre che l’impatto (per meglio dire, l’incidenza negativa) in caso di dispersione nell’ambiente. Tali informazioni, in base all’articolo 7 della direttiva sui “Requisiti di marcatura”, si troverebbero sull’imballaggio del prodotto, o sul prodotto stesso ed essere riportate con caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili.

L’Italia, rispetto al recente fervore normativo eurounitario, è partita per tempo. Attualmente, esiste il T.U. Ambiente (il dlgs. 152/2006) su cui si incardinano delle modifiche frutto dell’armonizzazione di quell’intreccio di provvedimenti provenienti da Bruxelles riassunto comunemente con il sintagma “pacchetto rifiuti”.

 

Responsabilità del produttore e governance di filiera: rivoluzione annunciata

All’interno del percorso di recepimento della direttiva 851/2018 (articolo 8 e seguenti) mediante la riforma dell’articolo 178-bis e seguenti del dlgs 152/2006, si configura la possibilità di alcune modifiche che segnerebbero il passaggio dall’attuale responsabilità condivisa del produttore, alla nuova responsabilità estesa del produttore.

Sono tanti gli interrogativi che sorgono in relazione alle novità emerse su scala nazionale e si preannunciano epocali: per questo, il Ministero dell’Ambiente (MATTM), a ridosso dell’estate 2019, ha promosso dei momenti di dibattito, coinvolgendo le parti sociali e le associazioni interessate. In tal modo, si intende ragionare su una nuova governance dell’intera filiera, accompagnata dalla creazione di un registro unico dei produttori, con lo scopo dichiarato di migliorare il ciclo di gestione del rifiuto, in linea con il piano di economia verde e circolare cara all’Italia e, da oggi, all’intera Europa.

 

a Il Poligrafico, n. 192, 2019, pp. 80-81.